Art. 6.
(Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.
      2. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo è destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane o da Paesi stranieri.